PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura e del comparto agroforestale, ai fini:

          a) dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato con legge 1o giugno 2002, n. 120;

          b) dell'applicazione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

          c) del recepimento degli obiettivi della politica dell'Unione europea orientata all'incentivazione dell'uso delle energie rinnovabili da biomassa;

          d) della definizione degli indirizzi programmatici e attuativi della Politica agricola comune (PAC) in materia di misure volte a incentivare anche le produzioni agroenergetiche;

          e) della riduzione delle emissioni annue di gas climalterante e dell'aumento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili.

      2. Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola, nonché l'energia di origine eolica, idroelettrica e solare, da fotovoltaico termico o elettrico, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli, singoli o associati, localizzati in aree rurali o forestali, a prevalente destinazione agricola.

 

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Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) biomassa di origine agricola e forestale: la parte biodegradabile dei prodotti e dei residui provenienti dalle attività agricole e forestali, compresi i reflui zootecnici e le sostanze vegetali e animali derivanti da processi di lavorazione collegati alle filiere agroindustriali;

          b) biocarburanti, biocombustibili e biogas di origine agricola: i carburanti ed i combustibili, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agroforestale e zootecnica, destinati anche alla trazione dei veicoli e alla conduzione degli impianti e delle attrezzature delle aziende agricole, comprese la produzione e la vendita di energia;

          c) impresa agroenergetica: l'impresa agricola o forestale che produce, trasforma, utilizza o commercializza biomassa, coltivata o residuale, per fini energetici, di energia elettrica e di calore;

          d) filiera agroenergetica: l'insieme di imprese agroenergetiche e di imprese comunque operanti nel settore, ai fini della produzione, della trasformazione in energia, in calore e in frigorie, della distribuzione, della commercializzazione e del trasporto di biomassa di origine agricola;

          e) distretti agroenergetici di interesse locale: i sistemi produttivi caratterizzati da una identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti, sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia;

          f) distretti agroenergetici diffusi: i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da una interrelazione e da una interdipendenza produttive tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e altre imprese che utilizzano

 

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le relative produzioni agroenergetiche o le loro derivazioni in energia elettrica o termica.

Art. 3.
(Impiego delle agroenergie nei processi produttivi agricoli).

      1. Le attività agricole e forestali dirette alla produzione di bioenergia e successivamente al reimpiego nell'impresa agricola che le ha prodotte sono considerate connesse all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. La cessione di energia e di calore nelle sue varie forme, prevista dal presente articolo, è considerata attività agricola a tutti gli effetti ed è esente da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.
      2. Le aggregazioni di imprese, di qualsiasi tipologia, dell'offerta energetica sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di cinque anni dalla data della loro costituzione.
      3. Gli imprenditori agricoli e le aziende che producono e commercializzano biocarburanti hanno facoltà di stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, anche tramite la partecipazione delle proprie associazioni di categoria.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incentiva la stipula di contratti di programma, finalizzati alla creazione e all'integrazione di filiere agroenergetiche sul territorio nazionale, nonché a favorire la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione e la valorizzazione di biomasse e di biocarburanti di origine agricola.
      5. Per la stipula dei contratti di programma agroenergetici ai sensi del comma 4, le imprese devono costituirsi in consorzio o in società consortile o in altra forma associativa, anche di natura commerciale, per la vendita dell'energia sul mercato,

 

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ovvero costituirsi come consorzi di produttori o di organizzazioni di produttori.
      6. I contratti di programma agroenergetici hanno per oggetto progetti articolati sia sull'intero territorio nazionale sia in zone delimitate e sono finalizzati alla creazione di distretti agroenergetici in aree vocate, caratterizzate da sostenibilità per l'approvvigionamento della biomassa, e a garantire un positivo impatto sull'economia delle aree interessate, anche attraverso la conservazione del territorio, l'attivazione di nuovi impianti nonché l'incremento dell'occupazione diretta e dell'indotto.
      7. I contratti di programma agroenergetici sono disciplinati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      8. I progetti di cui al comma 6 devono contenere i seguenti elementi:

          a) l'indicazione degli obiettivi del contratto di programma agroenergetico dal punto di vista economico, agricolo, industriale, commerciale e finanziario;

          b) l'indicazione del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti apportatori di investimenti;

          c) la specificazione di ogni iniziativa prevista;

          d) le modalità di copertura finanziaria degli investimenti e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie;

          e) la quantificazione delle ricadute ambientali e dei benefìci indotti dai mancati costi ambientali e il bilancio energetico ambientale.

      9. La sottoscrizione di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale nei seguenti casi:

          a) nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative

 

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e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti e per l'accesso ad ogni fondo o incentivo pubblico i cui obiettivi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge;

          b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti da avviare all'uso per il trasporto su strada e per il riscaldamento;

          c) per l'attribuzione delle quote di esenzione nell'ambito della defiscalizzazione dei biocarburanti.

Art. 4.
(Incentivazione delle produzioni agroenergetiche).

      1. L'impresa agricola agroenergetica che produce biomassa, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), per la trasformazione a fini energetici, gode di uno specifico incentivo denominato «certificato verde plus».
      2. Il certificato verde plus è un incentivo erogato a favore dell'energia elettrica generata da biomassa prodotta ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni. Il certificato verde plus è un sistema di incentivo misto caratterizzato da una componente determinata con un sistema a quota e da una componente determinata sulla biomassa agricola.
      3. Il valore del certificato verde plus è trasferito tutto o in parte alla componente agricola, a seconda della sua prevalenza nella filiera di trasformazione. L'incentivo si applica alla quantità di biomassa prodotta ed è finalizzato al riconoscimento dei vantaggi ambientali garantiti dalle biomasse in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e dalla corretta gestione della pratica agricola.
      4. Il contributo addizionale è erogato nell'ambito della PAC, nel rispetto dei requisiti di condizionalità, delle norme che

 

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regolano gli aiuti di Stato, delle norme sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla disciplina dei certificati verdi plus, compatibilmente con le disposizioni sull'energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Organizzazioni di produttori agroenergetici).

      1. Alle organizzazioni di produttori agroenergetici si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 7 e da 9 a 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi nel settore agroenergetico di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni.
      3. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate hanno come scopi principali la commercializzazione e la trasformazione in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti dei prodotti agroenergetici dei produttori associati, nonché la relativa produzione di energia e la cessione della stessa. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate hanno inoltre il compito:

          a) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

 

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          b) di concentrare l'offerta e di commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché di trasformare la stessa produzione in energia e di cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e secondo le disposizioni del Piano agroenergetico nazionale definito ai sensi dell'articolo 6.

          c) di ridurre i costi di produzione e di favorire la liberalizzazione del mercato, la trasparenza e la regolarità nella vendita dei prodotti e dell'energia ottenuta;

          d) di contribuire, nell'ambito della multifunzionalità produttiva, a promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente nonché di favorire processi di rintracciabilità delle biomasse prodotte.

      4. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi e dei compiti di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono appositi fondi di rotazione, ai sensi della normativa vigente in materia, alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, prevedendo la loro possibile integrazione mediante finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 6.
(Piano agroenergetico nazionale).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, definisce, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano

 

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agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:

          a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;

          b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica, solare, termica e fotovoltaica, attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati;

          c) i contenuti e le modalità di attuazione dei contratti e dei progetti di cui all'articolo 3;

          d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola;

          e) le operazioni finalizzate allo sviluppo di progetti locali di integrazione tra filiere produttive di bioenergie e utilizzatori finali.

      2. Le regioni, di intesa con le categorie economiche interessate o con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono all'individuazione della localizzazione dei distretti agroenergetici diffusi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.